D.O.C.G.
Fiano di Avellino, Decreto 18/7/2003 GU n.180 del 5/08/03

Bianco
Disciplinare di produzione - Fiano di Avellino DOCG
Decreto 18 luglio 2003 - Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5
agosto 2003
Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita
"Fiano di Avellino"
Articolo 1.
La denominazione di origine controllata e garantita "Fiano
di Avellino" è riservata al vino che risponde alle
condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Fiano
di Avellino" deve essere ottenuto dalle uve provenienti, in
ambito aziendale, dal vitigno Fiano per un minimo dell'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve
provenienti dai vitigni Greco, Coda di Volpe bianco e
Trebbiano toscano, presenti nei vigneti in ambito aziendale,
da soli o congiuntamente, fino ad un massimo complessivo del
15%.
Articolo 3.
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione
del vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Fiano di Avellino" comprende l'intero territorio
amministrativo dei seguenti comuni della provincia di
Avellino: Avellino, Lapio, Atripalda, Cesinali, Aiello del
Sabato, S. Stefano del Sole, Sorbo Serpico, Salza Irpina,
Parolise, S. Potito Ultra, Candida, Manocalzati, Pratola
Serra, Montefredane, Grottolella, Capriglia Irpina, S.
Angelo a Scala, Summonte, Mercogliano, Forino, Contrada,
Monteforte Irpino, Ospedaletto D'Alpinolo, Montefalcione,
Santa Lucia di Serino e San Michele di Serino.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del vino a denominazione di origine
controllata e garantita "Fiano di Avellino" devono essere
quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire
alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di
qualità.
Sono pertanto da considerare idonei ai fini dell'iscrizione
all'Albo dei vigneti, unicamente i vigneti collinari e di
buona esposizione. Sono esclusi i terreni di fondovalle
umidi e non sufficientemente soleggiati.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli tradizionalmente usati nella
zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche
delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
Per i reimpianti e i nuovi impianti i vigneti dovranno avere
una forma di allevamento verticale, la densità di impianto
non potrà essere inferiore ai 2.500 ceppi per ettaro.
La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione del vino a denominazione di
origine controllata e garantita "Fiano di Avellino" non deve
essere superiore alle 10 tonnellate.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per
ettaro di vigneto in coltura promiscua dovrà essere
calcolata rispetto a quella specializzata, in rapporto
all'effettiva superficie a vigneto. A tali limiti, anche in
annate eccezionalmente favorevoli, la produzione globale
dovrà essere riportata, purché la stessa non superi di oltre
il 20% i limiti massimi sopra stabiliti.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al
vino a denominazione di origine controllata e garantita "Fiano
di Avellino" un titolo alcolometrico volumico minimo
naturale dell'11,00% vol.
Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione e di elaborazione del vino a
denominazione di origine controllata e garantita "Fiano di
Avellino", devono essere effettuate nell'ambito del
territorio amministrativo della provincia di Avellino.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le
loro peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il
consumo, non deve essere superiore al 70%. Oltre tale limite
per tutta la produzione decade il diritto alla denominazione
di origine controllata e garantita.
L'arricchimento dei mosti o dei vini aventi diritto alla
denominazione di origine controllata e garantita "Fiano di
Avellino" deve essere effettuato alle condizioni stabilite
dalle norme comunitarie e nazionali, fermo restando la resa
massima del 70% dell'uva in vino.
Articolo 6.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Fiano
di Avellino" all'atto dell'immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: gradevole, intenso, fine, caratteristico;
sapore: fresco, armonico;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
E' facoltà del Ministero delle politiche agricole e
forestali, con proprio decreto, modificare i limiti sopra
indicati per acidità totale ed estratto non riduttore.
Articolo 7.
L'indicazione della denominazione di origine controllata e
garantita "Fiano di Avellino" può essere accompagnata dalla
menzione tradizionale di origine classica "Apianum". Tale
menzione dovrà figurare in etichetta con caratteri
tipografici non superiori alla metà di quelli utilizzati per
indicare la denominazione di origine controllata e
garantita.
Articolo 8.
E' vietato usare assieme alla denominazione di origine
controllata e garantita "Fiano di Avellino" qualsiasi
qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra,
fine, superiore, scelto, selezionato, classico, riserva e
similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non
aventi significato laudativo o tali da trarre in inganno
l'acquirente.
E' consentito altresì, nel rispetto delle normative vigenti,
l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che
facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e
località, vigneti, poderi, tenute e fattorie, incluse nella
zona di produzione e dalle quali effettivamente provengono
le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
Sulle bottiglie del vino o altri recipienti del vino a
denominazione di origine controllata e garantita "Fiano di
Avellino" deve figurare l'indicazione dell'annata di
produzione delle uve.
E' consentita l'immissione al consumo del vino a
denominazione di origine controllata e garantita "Fiano di
Avellino" esclusivamente in bottiglie o in altri recipienti
di vetro di capacità non superiore ai 5 litri, muniti di
contrassegno di Stato.
I recipienti di cui al comma precedente devono essere chiusi
con tappo raso bocca, di materiale al momento previsto dalla
normativa vigente, ad eccezione di quelli non superiori a
0,187 litri di capacità, per i quali è consentito l'uso di
dispositivo di chiusura a vite.
Greco di Tufo, Decreto 18/7/2003 GU n.180 del 5/08/03

Bianco
Disciplinare di produzione - Greco di Tufo DOCG
Decreto 18 luglio 2003 - Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5
agosto 2003
Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita
"Greco di Tufo" e "Greco di Tufo Spumante"
Articolo 1.
La denominazione di origine controllata e garantita "Greco
di Tufo" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni
e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
Tali vini sono i seguenti:
"Greco di Tufo";
"Greco di Tufo" spumante.
Articolo 2.
La denominazione di origine controllata e garantita "Greco
di Tufo" è riservata ai vini bianchi ottenuti esclusivamente
da uve di vitigni provenienti da vigneti, aventi in ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Greco: minimo 85%;
Coda di Volpe bianca: massimo 15%.
Articolo 3.
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione
dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
"Greco di Tufo" comprende l'intero territorio amministrativo
dei seguenti comuni della provincia di Avellino: Tufo,
Altavilla Irpina, Chianche, Montefusco, Prata di Principato
Ultra, Petruro Irpino, Santa Paolina e Torrioni.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita "Greco di Tufo" devono essere quelle
tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve
e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerare idonei ai fini dell'iscrizione
all'albo dei vigneti, unicamente i vigneti collinari di
buona esposizione. Sono esclusi i terreni di fondovalle
umidi e non sufficientemente, soleggiati.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli tradizionalmente usati nella
zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche
delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
Per i reimpianti e i nuovi impianti i vigneti dovranno avere
una forma di allevamento verticale, la densità di impianto
non potrà essere inferiore ai 2.500 ceppi per ettaro.
La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita "Greco di Tufo" non deve
essere superiore alle 10 tonnellate.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per
ettaro di vigneto in coltura promiscua dovrà essere
calcolata rispetto a quella specializzata, in rapporto
all'effettiva superficie a vigneto. A tali limiti, anche in
annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà
essere riportata, purché la stessa non superi di oltre il
20% i limiti massimi sopra stabiliti.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai
vini a denominazione di origine controllata e garantita
"Greco di Tufo" un titolo alcoolometrico volumico minimo
naturale dell'11,00% vol.
Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione e di elaborazione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita "Greco di
Tufo", devono essere effettuate nell'ambito del territorio
amministrativo della provincia di Avellino.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le
loro peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il
consumo, non deve essere superiore al 70%.
Oltre tale limite per tutta la produzione decade il diritto
alla denominazione di origine controllata e garantita.
L'arricchimento dei mosti o dei vini aventi diritto alla
denominazione di origine controllata e garantita "Greco di
Tufo" deve essere effettuato alle condizioni stabilite dalle
norme comunitarie e nazionali, fermo restando la resa
massima del 70% dell'uva in vino.
Il vino "Greco di Tufo" può essere elaborato nella tipologia
"spumante" con il metodo della rifermentazione in bottiglia
(metodo classico) purché affinato per almeno 36 mesi in
bottiglia a decorrere dal 1° novembre dell'anno della
vendemmia.
Articolo 6.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita
"Greco di Tufo" all'atto dell'immissione al consumo devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Greco di Tufo":
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: gradevole, intenso, fine, caratteristico;
sapore: fresco, secco, armonico;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
estratto non riduttore minimo: 16,0 gl.
"Greco di Tufo Spumante":
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso con riflessi
verdognoli o dorati;
odore: caratteristico, gradevole, con delicato sentore di
lievito;
sapore: sapido, fine e armonico, del tipo "extrabrut" o del
tipo "brut";
titolo alcoolometrico volumico minimo totale: 12,00% vol;
acidità totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
E' facoltà del Ministero delle politiche agricole e
forestali, con proprio decreto, modificare i limiti sopra
indicati per acidità totale ed estratto non riduttore.
Articolo 7.
E' vietato usare assieme alla denominazione di origine
controllata e garantita "Greco di Tufo" qualsiasi
qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra,
fine, superiore, scelto, selezionato e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non
aventi significato laudativo o tali da trarre in inganno il
consumatore.
E' consentito altresì, nel rispetto delle normative vigenti,
l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che
facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e
località, vigneti, poderi, tenute e fattorie incluse nella
zona di produzione e dalle quali effettivamente provengono
le uve da cui il vino così qualificato e' stato ottenuto.
Sulle bottiglie del vino o altri recipienti del vino a
denominazione di origine controllata e garantita "Greco di
Tufo" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione
delle uve.
Articolo 8.
E' consentita l'immissione al consumo del vino a
denominazione di origine controllata e garantita "Greco di
Tufo" esclusivamente in bottiglie o in altri recipienti di
vetro di capacità non superiore ai 5 litri, muniti di
contrassegno di Stato.
I recipienti di cui al comma precedente, ad eccezione della
tipologia spumante, devono essere chiusi con tappo raso
bocca, di materiale al momento previsto dalla normativa
vigente, ad eccezione di quelli non superiori a 0,187 litri
di capacità, per i quali è consentito l'uso di dispositivo
di chiusura a vite.
Taurasi, D.M. 11 marzo 1993 - GU 27-3-1993

Rosso
Disciplinare di produzione - Taurasi DOCG
D.M. 11 marzo 1993 G.U. n. 72 del 27 marzo 1993
Disciplinare di produzione della Denominazione di Origine
Controllata e Garantita
"Taurasi"
Articolo 1.
La denominazione di origine controllata e garantita "Taurasi"
è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni e ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Taurasi"
deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti
costituiti dal vitigno Aglianico; possono concorre altri
vitigni a bacca rossa non aromatici raccomandati o
autorizzati per la provincia di Avellino, fino a un massimo
del 15%.
Articolo 3.
La zona di origine delle uve idonee a produrre il vino Docg
"Taurasi" comprende l'intero territorio amministrativo dei
comuni di Taurasi, Bonito, Castelfranci, Castelvetere sul
Calore, Fontanarosa, Lapio, Luogosano, Mirabella Eclano,
Montefalcione, Montemarano, Montemileto, Paternopoli,
Pietradefusi, Sant'Angelo all'Esca, San Mango sul Calore,
Torre le Nocelle e Venticano, tutti in provincia di
Avellino.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del vino "Taurasi" devono essere quelle
tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve
e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti collinari o
comunque di giacitura ed esposizioni adatte, con assoluta
esclusione di quelli impiantati su terreni di fondovalle,
umidi e non sufficientemente soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque
atti a non modificare le peculiari caratteristiche dell'uva
e del vino.
È vietata ogni pratica di forzatura.
La produzione massima per ettaro di coltura specializzata
non deve essere superiore a 100 q.li di uva.
Nel caso di vigneti in coltura promiscua la produzione
massima di uva ammessa dovrà essere calcolata in relazione
alla effettiva estensione di terreno vitato.
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata
cernita delle uve, purché la produzione complessiva non
superi del 20% i limiti massimi sopra stabiliti.
La Regione Campania con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno,
prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni
ambientali, climatiche, di coltivazione e di mercato, può
stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro
inferiore a quello fissato dal presente disciplinare,
dandone immediata comunicazione al ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste e al Comitato nazionale per
la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al
vino "Taurasi" un titolo alcolometrico volumico minimo
naturale dell'11,5% e alla tipologia "riserva" un titolo
alcolometrico volumico minimo naturale del 12%.
Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'invecchiamento
obbligatorio, devono essere effettuate nell'ambito del
territorio della provincia di Avellino.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al
vino le sue peculiari caratteristiche.
La conservazione e l'invecchiamento devono essere effettuati
secondo i metodi tradizionali e comunque in maniera tale da
non modificare le caratteristiche proprie del vino.
L'arricchimento dei mosti o dei vini aventi diritto alla
denominazione di origine controllata e garantita "Taurasi"
deve essere effettuato esclusivamente con mosti concentrati
provenienti dalla zona di produzione delle uve di cui al
precedente articolo 3 o con mosto concentrato rettificato.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Taurasi"
deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento
obbligatorio di almeno tre anni di cui almeno uno in botti
di legno.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Taurasi"
nella tipologia "riserva" deve essere sottoposto a un
periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno quattro
anni, di cui almeno diciotto mesi in botti di legno.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° dicembre
dell'annata di produzione delle uve.
È consentita l'aggiunta, a scopo migliorativo, di vino "Taurasi"
più giovane a identico "Taurasi" più vecchio, o viceversa,
nella misura massima del 15% nel rispetto delle disposizioni
CEE in materia.
In tal caso, in etichetta dovrà figurare il millesimo del
vino che concorre in misura preponderante.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore
al 70% al primo travaso e non dovrà superare il 65% dopo il
periodo di invecchiamento obbligatorio.
Articolo 6.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Taurasi"
all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
- colore: rubino intenso, tendente al granato fino ad
acquistare riflessi arancioni con l'invecchiamento;
- odore: caratteristico, etereo, gradevole più o meno
intenso;
- sapore: asciutto, pieno, armonico, equilibrato, con
retrogusto persistente;
- titolo alcolometrico volumico minimo totale: 12%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 22 per mille.
È facoltà del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste,
con proprio decreto, stabilire limiti minimi diversi per
l'acidità totale e l'estratto secco netto.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Taurasi"
riserva, proveniente da uve che assicurano un titolo
alcolometrico volumico minimo naturale del 12% e sottoposto
alle condizioni di invecchiamento di cui all'articolo 5 del
presente disciplinare, all'atto dell'immissione al consumo
deve possedere un titolo alcolometrico volumico minimo
complessivo del 12,5%.
Articolo 7.
Nella designazione e presentazione del vino Docg "Taurasi"
la specificazione di tipologia "riserva" deve figurare al di
sotto della dicitura "denominazione di origine controllata e
garantita" ed essere scritta in caratteri di dimensioni non
superiori a quelli utilizzati per la denominazione di
origine "Taurasi", della stessa evidenza e riportata sulla
medesima base colorimetrica.
È vietato usare assieme alla denominazione di origine
controllata e garantita "Taurasi" qualsiasi qualificazione
aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi
"superiore", "extra", "fine", "selezionato" e similari.
È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola
dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria",
"tenuta", "podere", "cascina" e altri termini similari sono
consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali
in materia.
È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità
amministrative, frazioni, aree e località dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino così
qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal
decreto ministeriale 22 aprile 1992.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino Docg "Taurasi"
deve figurare l'indicazione, veritiera e documentabile,
dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 8.
Ai fini dell'utilizzazione della Docg il vino "Taurasi", ai
sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge n. 164/1992,
deve essere sottoposto nella fase di produzione a un'analisi
chimico-fisica e organolettica e a un ulteriore esame
organolettico nella fase precedente l'imbottigliamento,
secondo le norme all'uopo impartite dal ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste.
Il vino a Docg "Taurasi" deve essere immesso al consumo in
bottiglia o altri recipienti di vetro di capacità non
superiore a 5 litri, muniti di un contrassegno di Stato,
applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa
essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno
stesso, ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 164/1992.
I recipienti di cui al comma precedente devono essere di
forma bordolese, di vetro scuro, chiusi con tappo di sughero
e, per quanto riguarda l'abbigliamento, confacenti ai
tradizionali caratteri di un vino di particolare pregio.
Articolo 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la denominazione di origine
controllata e garantita "Taurasi" vini che non rispondono
alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e
31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
D.O.C.
Aglianico del Taburno
D.O.C.

(D.M. 29/10/1986 - G.U. n.129 del 5/6/1987)
rosato, rosso (anche riserva) Aglianico (min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca nera, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 15%)
Aversa D.O.C.

(D.M. 9/1/2002 - G.U. n.22 del 26/1/2002)
bianco: Asprinio (min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca bianca, non aromatiche, racc. e/o aut. per le province di Caserta e Napoli max. 15%);
spumante: Asprinio 100%
Campi Taurasini D.O.C.

(D.M. 13/9/2005 - G.U. n.227 del 29/9/2005)
sottozona Campi Taurasini: Aglianico (min. 85%, possono
concorrere altri vitigni a bacca nera inclusi tra le varietà
idonee per la Regione Campania e la provincia di Avellino
max. 15%)
Campi Flegrei D.O.C.
(D.M. 3/10/1994 - G.U. n.238 del 11/10/1994)
bianco (50-70% Falanghina, 10-30% Biancolella e Coda di Volpe, possono concorrere altre uve a bacca bianca, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Napoli max. 30%);

rosso (50-70% Piedirosso, 10-30% Aglianico, Sciascinoso - loc. Olivella, possono concorrere altre uve a bacca nera, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Napoli max. 30%);

monovarietali bianchi: Falanghina (min. 90%, possono concorrere altre uve a bacca bianca, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Napoli max. 10%);

monovarietali rossi: Piedirosso o Per' e Palummo (min. 90%, possono concorrere altre uve a bacca nera, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Napoli max. 10%)

Capri D.O.C.
(D.M. 7/9/1977 - G.U. n.339 del 14/12/1977)
bianco (Greco fino al 50%, Falanghina, Biancolella fino al 20%, possono concorrere altre uve a bacca bianca, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Napoli max. 30%);

rosso (min. 80% Piedirosso, possono concorrere altre uve a bacca nera, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Napoli max. 20%)

Castel San Lorenzo D.O.C.
(D.M. 6/11/1991 - G.U. n.224 del 23/9/1992)
bianco (50-60% Trebbiano Toscano, 30-40% Malvasia Bianca, possono concorrere altre uve a bacca bianca, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Salerno max. 20%);

rosato, rosso (60-80% Barbera, 20-30% Sangiovese, possono concorrere altre uve a bacca nera, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Salerno max. 15%);

monovarietale bianco: Moscato (min. 85% Moscato Bianco, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Salerno max. 15%);

monovarietale rosso: Barbera (min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca nera, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Salerno max. 15%)

Cilento D.O.C.
(D.M. 3/5/1989 - G.U. n.256 del 2/11/1989)
bianco (60-65% Fiano, 20-30% Trebbiano Toscano, 10-15% Greco e/o Malvasia bianca, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Salerno max. 10%);

rosso (60-75%, Aglianico, 15-20% Primitivo e/o Piedirosso, 10-20% Barbera, possono concorrere altre uve a bacca nera, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Salerno max. 10%);

monovarietale rosso: Aglianico (min. 85%, possono concorrere Primitivo e/o Piedirosso max. 15%)

Costa d'Amalfi D.O.C.
(D.M. 10/8/1995 - G.U. n.208 del 6/9/1995)
esistono tre sottozone: Furore, Ravello, Tramonti;
bianco (40%-60% Falanghina (Bianca Zita), min. 20% Biancolella (Bianca Tenera), possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Salerno max. 40%);

rosato, rosso, (solo per le tre sottozone anche riserva) (40%-60% Piedirosso, max. 60% Sciascinoso - loc. Olivella e/o Aglianico, possono concorrere altre uve a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Salerno max. 40%)

Falerno del Massico D.O.C.
(D.M. 15/5/2002 - G.U. n.130 del 5/6/2002)
bianco (Falanghina);

rosso (60-80% Aglianico, 20-40% Piedirosso, Barbera e/o Primitivo fino al 20%;

monovarietale rosso: Primitivo (min. 85%, possono concorrere Aglianico e/o Piedirosso e/o Barbera max. 15%)

Galluccio D.O.C.
(D.M. 4/8/1997 - G.U. n.204 del 2/9/1997)
bianco (min. 70% Falanghina, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Caserta max. 30%);

rosato, rosso (min. 70% Aglianico, possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Caserta max. 30%)

Guardiolo o Guardia Sanframondi D.O.C.
(D.M. 22/4/2002 - G.U. n.99 del 29/4/2002)
bianco (50-70% Malvasia bianca di Candia, 20-30% Falanghina, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 10%);

spumante (min. 70% Falanghina, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 30%);

rosato, rosso (min. 80% Sangiovese, possono concorrere altri vitigni a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 20%);

monovarietale bianco: Falanghina (min. 90%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 10%);

monovarietale rosso: Aglianico (min. 90%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 10%)

Irpinia D.O.C.
(D.M. 13/9/2005 - G.U. n.227 del 29/9/2005)
bianco (40-50% Greco, 40-50% Fiano,
possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non
aromatici inclusi tra le varietà idonee per la Regione
Campania e la provincia di Avellino max. 20%);

rosato, rosso, Novello (min. 70% Aglianico, possono
concorrere altri vitigni a bacca nera non aromatici inclusi
tra le varietà idonee per la Regione Campania e la provincia
di Avellino max. 30%);

monovarietali bianchi: Coda di Volpe, Falanghina
(anche spumante), Fiano (anche spumante, passito), Greco
(anche spumante, passito) (min. 85%, possono concorrere
altri vitigni a bacca bianca inclusi tra le varietà idonee
per la Regione Campania e la provincia di Avellino max.
15%);

monovarietali rossi: Aglianico (anche passito,
liquoroso), Sciascinoso (min. 85%, possono concorrere altri
vitigni a bacca nera inclusi tra le varietà idonee per la
Regione Campania e la provincia di Avellino max. 15%)

sottozona Campi Taurasini: Aglianico (min. 85%,
possono concorrere altri vitigni a bacca nera inclusi tra le
varietà idonee per la Regione Campania e la provincia di
Avellino max. 15%)

Ischia D.O.C.
(D.M. 3/3/1966 - G.U. n.112 del 9/5/1966)
bianco (45-70% Forastera, 30-55% Biancolella, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Napoli max. 15%);

rosso (40-50% Guarnaccia, 40-50% Piedirosso o Per' e Palummo, possono concorrere altri vitigni a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Napoli max. 15%);

monovarietali bianchi: Biancolella, Forastera (min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Napoli max. 15%);

monovarietale rosso: Piedirosso o Per' e Palummo (min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Napoli max. 15%)

Penisola Sorrentina D.O.C.
(D.M. 3/10/1994 - G.U. n.238 del 12/10/1994)
bianco (min. 60% Falanghina e/o Biancolella e/o Greco bianco, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Napoli max. 40%);

rosso, frizzante (min. 60% Piedirosso e/o Sciascinoso - loc. Olivella e/o Aglianico, possono concorrere altri vitigni a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Napoli max. 40%)

Sannio D.O.C.
(D.M. 27/11/2001 - G.U. n.294 del 19/12/2001)
bianco frizzante (min. 50% Trebbiano Toscano, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 50%);

bianco spumante (Aglianico e/o Greco e/o Falanghina);

monovarietali bianchi: Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Moscato (min. 85% possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 15%);

rosato, rosso (min. 50% Sangiovese, possono concorrere altri vitigni a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 50%);

monovarietali rossi: Aglianico, Barbera, Piedirosso, Sciascinoso (min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 15%)

Sant'Agata de' Goti o Sant'Agata dei Goti D.O.C.
(D.M. 3/8/1993 - G.U. n.196 del 21/8/1993)
bianco (40-60% Greco, Falanghina, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 20%);

monovarietali bianchi: Greco e Falanghina (min. 90%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 10%);

rosso (40-60% Aglianico, Piedirosso, possono concorrere altri vitigni a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 20%);

monovarietali rossi: Aglianico e Piedirosso (min. 90%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 10%)

Solopaca D.O.C.
(D.M. 30/10/2002 - G.U. n.271 del 19/11/2002)
bianco (40-60% Trebbiano Toscano (Grieco), 20-40% Malvasia di Candia - loc. Cerreto e/o Coda di Volpe e/o Falanghina, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 20%);

spumante (min. 60% Falanghina, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 40%);

monovarietale bianco: Falanghina (min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 15%);

rosato, rosso (50-60% Sangiovese, 20-40% Aglianico, possono concorrere Piedirosso, Sciascinoso e altri vitigni a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 30%);

monovarietale rosso: Aglianico (min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 15%)

Taburno D.O.C.
(D.M. 29/10/1986 - G.U. n.129 del 5/6/1987)
bianco (40-50% Trebbiano Toscano, 30-40% Falanghina, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 30%);

spumante (60-70% Coda di Volpe e/o Falanghina, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 40%);

rosso (40-50% Sangiovese, 30-40% Aglianico, possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 30%);

Novello (min. 85% Aglianico, possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 15%)

monovarietali bianchi: Coda di Volpe, Falanghina, Greco (ciascuno min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 15%);

monovarietale rosso: Piedirosso (min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 15%)

Vesuvio D.O.C.
(D.M. 13/1/1983 - G.U. n.167 del 20/6/1983)
bianco (min. 80% Coda di Volpe - loc. Caprettone o Crapettone e/o Verdeca (il Coda di Volpe deve essere presente per almeno il 35%), max. 20% Greco e/o Falanghina);

rosato, rosso (min. 80% Piedirosso - loc. Palombina e/o Sciascinoso - loc. Olivella (il Piedirosso deve essere presente min. 50%), max. 20% Aglianico)

Lacryma Christi del Vesuvio (menzione in etichetta se la resa di uva in vino non è superiore al 65% e la gradazione alcolica non è inferiore a 12° C, nelle versioni bianco, spumante naturale, rosato, rosso, liquoroso)